Il 31 di maggio scorso la Commissione Europea ha pubblicato le Linee Guida sul recepimento della Direttiva SUP sulla plastica monouso compresi i prodotti monouso a base carta con rivestimento in plastica. Tale Direttiva, che risale al giugno 2019, dovrebbe essere recepita e applicata da parte degli Stati membri a partire dal 3 luglio 2021. Inchiostri e adesivi e le salviette dell’industria tipografica sono escluse dal campo di applicazione.

Per sostenere l’attuazione e garantire un’applicazione armonizzata, le Linee Guida forniscono precisi orientamenti sulla definizione di plastica, di prodotti di plastica monouso realizzati in tutto o in parte in plastica e sui diversi articoli contemplati dalla Direttiva.

Definizione di plastica

Ai sensi della Direttiva, la definizione di plastica comprende materiali costituiti da un polimero al quale possono essere stati aggiunti additivi o altre sostanze, e che possono funzionare come componente strutturale principale dei prodotti finali. Fanno eccezione i polimeri naturali che non sono stati modificati chimicamente. La Direttiva esenta pitture, inchiostri e adesivi.

Le linee guida chiariscono che le plastiche biodegradabili/bio-based sono considerate plastiche ai sensi della Direttiva SUP. Considerando i rapidi sviluppi in questo settore, tale indicazione sarà riesaminata nel 2027. A tale proposito, la Commissione prevede inoltre di sviluppare nel 2022 una specifica direttiva sull’uso della plastica biodegradabile o compostabile, sulla base di una valutazione delle applicazioni in cui tale uso può essere vantaggioso per l’ambiente e dei criteri per tali applicazioni.

Imballaggi

Gli orientamenti delle Linee Guida chiariscono inoltre che i prodotti monouso a base carta con rivestimento in plastica sono inclusi nel campo di applicazione della direttiva. Quando un rivestimento in plastica viene applicato sulla superficie di un materiale a base carta, cartone o altro materiale per fornire protezione contro acqua o grasso, il prodotto finale è considerato un prodotto composito composto da più di un materiale di cui uno è la plastica. In questo caso, il prodotto finale è considerato in parte in plastica e quindi rientra nel campo di applicazione della Direttiva.

In merito all’imballaggio flessibile, esso rientra nel campo di applicazione della Direttiva quando “contenente alimenti destinati al consumo immediato senza ulteriore preparazione“.
Ai sensi della Direttiva, sono soggetti a un programma di Responsabilità Estesa da parte del produttore e a campagne di sensibilizzazione. Le linee guida chiariscono che pacchetti e involucri di patatine, dolci, barrette di cioccolato, biscotti, noci, prodotti surgelati in singole unità rientrano nel campo di applicazione della Direttiva, così come gli involucri multi-porzione per prodotti da forno e gli involucri per sandwich. Al contrario, le confezioni di cereali per la colazione o di pasta essiccata sono escluse dal campo di applicazione della Direttiva.

Per quanto riguarda l’impatto del COVID sull’attuazione della Direttiva SUP, la Commissione afferma che la Direttiva non riguarda le attrezzature di protezione individuale come mascherine facciali monouso o guanti, che hanno visto un estensivo aumento nell’uso e nei rifiuti nell’ambiente a causa degli sforzi per combattere la pandemia. I contenitori per alimenti sono inclusi nel campo di applicazione della Direttiva, ma possono ancora essere immessi sul mercato; gli Stati membri devono solo garantire che il loro utilizzo complessivo venga ridotto, senza compromettere la sicurezza alimentare.

Si noti infine che le salviette umidificate sono incluse nel campo di applicazione della Direttiva, mentre viene chiarito che le salviette dell’industria tipografica (utilizzate per la pulizia delle macchine) sono escluse dal campo di applicazione.