Ruoli e responsabilità nella filiera degli imballaggi

Uno degli aspetti destinati a incidere maggiormente sull’organizzazione delle aziende riguarda la nuova ripartizione delle responsabilità introdotta dal Regolamento (UE) 2025/40 (PPWR). Nel suo intervento al convegno organizzato dall’Istituto Italiano Imballaggio e Giflex, Daniela Aldrigo, Regulatory Affairs dell’Istituto Italiano Imballaggio, ha spiegato come cambiano i ruoli di fabbricanti, fornitori, importatori, distributori e produttori ai fini della responsabilità estesa del produttore (EPR).

Secondo Aldrigo, una delle principali criticità del nuovo regolamento nasce proprio dal cambiamento del linguaggio normativo. Figure che il settore era abituato a identificare in un determinato modo assumono infatti significati diversi all’interno del PPWR.

Il ruolo del fornitore

L’articolo 16 del regolamento attribuisce ai fornitori il compito di mettere a disposizione del fabbricante tutte le informazioni necessarie per dimostrare la conformità dell’imballaggio.

Non si tratta di una vera e propria dichiarazione di conformità, ma di un insieme di informazioni tecniche che consentono al fabbricante di predisporre la documentazione prevista dal regolamento.

Tra i dati che il fornitore può trasmettere rientrano:

  • composizione dei materiali;
  • presenza di sostanze soggette a limitazioni;
  • risultati di prove analitiche;
  • informazioni sui processi produttivi;
  • elementi utili a dimostrare il rispetto dei requisiti ambientali.

Resta comunque il fabbricante il soggetto che mantiene la responsabilità finale della conformità dell’imballaggio.

La dichiarazione di conformità segue la filiera

Uno dei quesiti più frequenti riguarda la circolazione della dichiarazione di conformità.

Secondo quanto illustrato nel corso del convegno, gli importatori devono conservarne una copia e renderla disponibile alle autorità di vigilanza del mercato, come previsto dall’articolo 18 del PPWR.

Per quanto riguarda i distributori, il regolamento non impone esplicitamente il possesso della dichiarazione, ma richiede che possano fornire alle autorità tutta la documentazione disponibile relativa alla conformità dell’imballaggio.

Aldrigo ha inoltre precisato che il regolamento distingue il distributore della catena di approvvigionamento dal distributore finale, ossia il punto vendita o la grande distribuzione organizzata, figure che svolgono funzioni differenti ai sensi della normativa.

Il nuovo significato di “produttore”

La parte più significativa dell’intervento riguarda probabilmente la ridefinizione della figura del produttore.

Nel linguaggio comune del settore il produttore coincide spesso con chi realizza materialmente l’imballaggio. Nel PPWR, invece, il produttore è il soggetto responsabile degli obblighi connessi alla responsabilità estesa del produttore (EPR).

Questa figura può coincidere con il fabbricante, con l’importatore oppure con il distributore, a seconda di chi immette per primo l’imballaggio sul mercato del Paese in cui esso diventerà rifiuto.

Ne deriva una conseguenza importante: un medesimo imballaggio può avere un solo fabbricante, ma produttori diversi nei vari Stati membri, in funzione della catena distributiva adottata.

Un esempio chiarisce il concetto. Se un fabbricante italiano commercializza direttamente un imballaggio in Italia, sarà lui a essere anche produttore ai fini EPR. Se invece incarica un distributore di immettere lo stesso imballaggio sul mercato francese, sarà quest’ultimo ad assumere gli obblighi di produttore previsti dalla normativa francese.

Gli obblighi EPR

Il produttore dovrà:

  • aderire a un sistema di responsabilità estesa del produttore (EPR);
  • iscriversi al registro nazionale dei produttori previsto dal regolamento;
  • versare i contributi ambientali dovuti;
  • fornire le informazioni richieste dalle autorità competenti.

Il PPWR prevede l’istituzione di registri dei produttori in ciascuno Stato membro, ma numerosi aspetti operativi devono ancora essere definiti attraverso gli atti di esecuzione della Commissione europea.

Tra questi rientrano la classificazione degli imballaggi, il livello di dettaglio dei dati richiesti e le modalità di registrazione degli operatori.

Una filiera chiamata a riorganizzarsi

L’intervento di Daniela Aldrigo evidenzia come il PPWR non si limiti a introdurre nuovi requisiti tecnici, ma ridisegni l’intera architettura delle responsabilità lungo la filiera.

Per le imprese sarà fondamentale comprendere con precisione quale ruolo ricoprono nei diversi mercati europei, poiché da questa qualificazione dipenderanno obblighi documentali, adempimenti EPR e responsabilità nei confronti delle autorità di vigilanza.

La corretta individuazione di fabbricante, fornitore, importatore, distributore e produttore rappresenterà uno dei passaggi più delicati nell’applicazione del nuovo regolamento europeo sugli imballaggi.