Tra i requisiti stringenti del nuovo regolamento Europeo sugli imballaggi PPWR, troviamo quello relativo ai PFAS.
TÜV Italia informa che nell’articolo 5 del PPWR, dedicato alle sostanze contenute negli imballaggi, si specifica che “a partire da 18 mesi dall’entrata in vigore di PPWR (circa da metà 2026) gli imballaggi a contatto con gli alimenti o sensibili al contatto saranno vietati se contengono PFAS in concentrazione per valori limite superiori a limiti fissati”.
I PFAS secondo il PPWR
Per tutelare la salute pubblica, il regolamento impone un divieto sull’utilizzo dei cosiddetti “forever chemicals” (PFAS) negli imballaggi sensibili al contatto oltre determinate soglie.
I PFAS (sostanze perfluoroalchiliche e polifluoroalchiliche) rappresentano una famiglia di composti chimici sintetici largamente utilizzati per la loro resistenza al calore, all’acqua e all’olio. Queste caratteristiche li hanno resi popolari in molte applicazioni industriali e nei prodotti di consumo, come i rivestimenti antiaderenti delle pentole e gli imballaggi per alimenti. Tuttavia, la loro capacità di non degradarsi facilmente comporta un rischio significativo per la salute, poiché tendono ad accumularsi nel corpo umano e negli ecosistemi, causando potenziali danni a lungo termine.
Nel complesso, gli imballaggi destinati ai mercati dell’UE devono essere fabbricati in modo da ridurre al minimo la presenza e la concentrazione di SoC (substances of concern). La conformità all’articolo 5 è una condizione di accesso al mercato ed è dimostrata nella documentazione tecnica di cui all’allegato VII della PPWR
Quali sono i limiti fissati?
Il PPWR prevede il divieto di imballaggi a contatto con gli alimenti contenenti PFAS in concentrazione pari o superiore ai seguenti valori limite:
• 25 ppb per i PFAS misurati con un’analisi mirata dei PFAS (PFAS polimerici esclusi dalla quantificazione)
• 250 ppb per la somma dei PFAS misurata come somma dell’analisi mirata dei PFAS, opzionalmente con previa degradazione dei precursori (PFAS polimerici esclusi dalla quantificazione);
• 50 ppm per i PFAS (inclusi i PFAS polimerici). Se il fluoro totale supera 50 mg F/kg, il fabbricante, l’importatore o l’utilizzatore a valle fornisce, su richiesta, alle autorità di contrasto una prova del fluoro misurato come contenuto di PFAS o di non PFAS.
L’articolo 5, paragrafo 2 a, specifica che, ai fini della PPWR, le PFAS sono sostanze che contengano almeno un atomo di carbonio di metile (CF3-) o metilene (-CF2-) completamente fluorurato (senza alcun H/Cl/Br/I ad esso collegato), ad eccezione delle sostanze che contengono solo i seguenti elementi strutturali: CF3-X o X-CF2-X’, dove X = -OR o-NRR’ e X’ = metile (-CH3), metilene (-CH2-), un gruppo aromatico, un gruppo carbonilico (-C(O)-), -OR”, -SR” o –NR”R”’; e dove R/R’/R”/R”’ è un idrogeno (-H), metile (-CH3), metilene (-CH2-), un gruppo aromatico o un gruppo carbonilico (-C(O)-).
Le sovrapposizioni con altri Regolamenti
Entro 4 anni dalla data di applicazione del PPWR, la CE valuterà la necessità di modificare o abrogare l’obbligo per evitare sovrapposizioni con le restrizioni o i divieti sulle PFAS stabiliti in altri atti legislativi dell’UE (REACH, POP, regolamenti sugli MCA). Per quanto riguarda la somma dei livelli di piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente risultanti dalle sostanze contenute nell’imballaggio o nei suoi componenti rimane confermato che non deve superare 100 mg/kg, fatte salve le ulteriori restrizioni REACH o MOCA.
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