Tra i requisiti stringenti del nuovo regolamento Europeo sugli imballaggi PPWR, troviamo quello relativo ai PFAS.

TÜV Italia informa che nell’articolo 5 del PPWR, dedicato alle sostanze contenute negli imballaggi, si specifica che “a partire da 18 mesi dall’entrata in vigore di PPWR (circa da metà 2026) gli imballaggi a contatto con gli alimenti o sensibili al contatto saranno vietati se contengono PFAS in concentrazione per valori limite superiori a limiti fissati”.

I PFAS secondo il PPWR

Per tutelare la salute pubblica, il regolamento impone un divieto sull’utilizzo dei cosiddetti “forever chemicals” (PFAS) negli imballaggi sensibili al contatto oltre determinate soglie.

I PFAS (sostanze perfluoroalchiliche e polifluoroalchiliche) rappresentano una famiglia di composti chimici sintetici largamente utilizzati per la loro resistenza al calore, all’acqua e all’olio. Queste caratteristiche li hanno resi popolari in molte applicazioni industriali e nei prodotti di consumo, come i rivestimenti antiaderenti delle pentole e gli imballaggi per alimenti. Tuttavia, la loro capacità di non degradarsi facilmente comporta un rischio significativo per la salute, poiché tendono ad accumularsi nel corpo umano e negli ecosistemi, causando potenziali danni a lungo termine.

Nel complesso, gli imballaggi destinati ai mercati dell’UE devono essere fabbricati in modo da ridurre al minimo la presenza e la concentrazione di SoC (substances of concern). La conformità all’articolo 5 è una condizione di accesso al mercato ed è dimostrata nella documentazione tecnica di cui all’allegato VII della PPWR

Quali sono i limiti fissati?

Il PPWR prevede il divieto di imballaggi a contatto con gli alimenti contenenti PFAS in concentrazione pari o superiore ai seguenti valori limite:

25 ppb per i PFAS misurati con un’analisi mirata dei PFAS (PFAS polimerici esclusi dalla quantificazione)
250 ppb per la somma dei PFAS misurata come somma dell’analisi mirata dei PFAS, opzionalmente con previa degradazione dei precursori (PFAS polimerici esclusi dalla quantificazione);
50 ppm per i PFAS (inclusi i PFAS polimerici). Se il fluoro totale supera 50 mg F/kg, il fabbricante, l’importatore o l’utilizzatore a valle fornisce, su richiesta, alle autorità di contrasto una prova del fluoro misurato come contenuto di PFAS o di non PFAS.

L’articolo 5, paragrafo 2 a, specifica che, ai fini della PPWR, le PFAS sono sostanze che contengano almeno un atomo di carbonio di metile (CF3-) o metilene (-CF2-) completamente fluorurato (senza alcun H/Cl/Br/I ad esso collegato), ad eccezione delle sostanze che contengono solo i seguenti elementi strutturali: CF3-X o X-CF2-X’, dove X = -OR o-NRR’ e X’ = metile (-CH3), metilene (-CH2-), un gruppo aromatico, un gruppo carbonilico (-C(O)-), -OR”, -SR” o –NR”R”’; e dove R/R’/R”/R”’ è un idrogeno (-H), metile (-CH3), metilene (-CH2-), un gruppo aromatico o un gruppo carbonilico (-C(O)-).

Le sovrapposizioni con altri Regolamenti

Entro 4 anni dalla data di applicazione del PPWR, la CE valuterà la necessità di modificare o abrogare l’obbligo per evitare sovrapposizioni con le restrizioni o i divieti sulle PFAS stabiliti in altri atti legislativi dell’UE (REACH, POP, regolamenti sugli MCA). Per quanto riguarda la somma dei livelli di piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente risultanti dalle sostanze contenute nell’imballaggio o nei suoi componenti rimane confermato che non deve superare 100 mg/kg, fatte salve le ulteriori restrizioni REACH o MOCA.